ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA:

ACCESSO CIVICO

REGOLAMENTO

Allegato 1 - istanza di accesso documentale

Allegato 2 - istanza di accesso civico generalizzato

Allegato 3 - istanza di accesso documentale Consiglio di Disciplina

Allegato 4 - istanza di accesso civico generalizzato Consiglio di Disciplina

Allegato 5 - istanza di accesso civico semplice RPCT

Allegato 6 - istanza di riesame


- REGISTRO DEGLI ACCESSI:

2025 Registro accesso agli atti 

2024 Registro accesso agli atti 

2023 Registro accesso agli atti 

2022 Registro accesso agli atti

2021 Registro accesso agli atti

2020 Registro accesso agli atti

2019 Registro accesso agli atti

 

ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI:

La richiesta di accesso civico generalizzato, documentale,  disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, per via telematica a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando la modulistica opportuna.

L'ufficio deputato alla gestione dell'accesso civico generalizzato è l'Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali. Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati. 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato. Avverso la decisione dell'ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Responsabile del Procedimento Ing. Sgaramella Domenico.